IL TRIBUNALE
   Sentite le parti;
   Sciogliendo la riserva  formulata  all'odierna  udienza  in  ordine
 all'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  34, secondo comma,
 c.p.p., in riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  e  24,  secondo
 comma,   della   Costituzione,  cosi'  come  formulata  dal  pubblico
 ministero,  nela  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a
 svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice
 che  abbia,  ex art.   309 c.p.p., emesso l'ordinanza confermativa di
 quella del g.i.p.   che  ha  applicato  la  misura  coercitiva  della
 custodia cautelare in carcere;
   Letto  il  provvedimento  emesso da questo tribunale in funzione di
 giudice ex art. 309 c.p.p., in data 19 giugno 1995, con il quale sono
 stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi  di  colpevolezza  in
 ordine  ai reati contestati a Bisceglia Luigi, anche sotto il profilo
 della  qualificazione  giuridica  dei  fatti  confermandosi  ivi   la
 prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.;
   Considerato  che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si
 identificano nelle stesse  persone  fisiche  componenti  il  collegio
 chiamato a giudicare nella fase di merito;
   Rilevato  che  con  sentenza  della Corte costituzionale n. 432 del
 6-15   settembre   1995,   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, c.p.p., in riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,  della  Costituzione,
 nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle
 leggi  ha  evidenziato  che le enunciazioni contenute nella sentenza,
 della Corte costituzinale n. 502 del  1991,  di  rigetto  di  analoga
 questione,  debbono  intendersi  superate  dai nuovi principi di base
 enucleati dalla recente  giurisprudenza  costituzionale  in  tema  di
 incompatibilita'   oltre  che  dal  mutamento  del  quadro  normativo
 determinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, che  ha  accentuato  il
 carattere  di  eccezionalita' delle misure coercitive incidenti sulla
 liberta' personale disposte prima della sentenza di condanna e che  i
 diversi  criteri  utilizzabili  ai  fini  della  scelta  della misura
 comportano un apprezzamento piu'  penetrante  da  parte  del  giudice
 cautelare;
   Considerato,  inoltre,  che  alla  luce dei su esposti principi, la
 previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli
 atti delle indagini preliminari, comportando un  anticipato  giudizio
 sulla   sussistenza   o   meno   dei   presupposti   di  colpevolezza
 dell'indagato,  costituisce  circostanza  idonea  ad  influenzare  il
 libero  convincimento  del  giudice  del merito nella valutazione dei
 fatti si' da riflettersi sulla imparzialita'  dello  stesso,  sancita
 dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
   Ritenuto,  da  ultimo, che la questione di costituzionalita' teste'
 sollevata presenta  caratteri  analoghi  a  quelli  gia'  valutati  e
 risolti  in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte
 costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3,  primo  comma,
 della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia
 costituzionale  del  giusto processo, a parere di questo collegio, si
 impone  la  necessita'  di  equiparare  il  regime   processuale   di
 situazioni allo stato analoghe;
   Atteso  che il giudizio a carico di Bisceglia Luigi non puo' essere
 definito, indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale sollevata, essendo rilevante ai fini del
 presente procedimento  e  concernente  l'incompatibilita'  di  questo
 giudice  del  dibattimento  per atti gia' compiuti nel procedimento e
 che  la  medesima  non  appare  manifestamente   infondata   per   le
 argomentazioni sopra esposte;