IL TRIBUNALE Sentite le parti; Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, cosi' come formulata dal pubblico ministero, nela parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia, ex art. 309 c.p.p., emesso l'ordinanza confermativa di quella del g.i.p. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere; Letto il provvedimento emesso da questo tribunale in funzione di giudice ex art. 309 c.p.p., in data 19 giugno 1995, con il quale sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a Bisceglia Luigi, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.; Considerato che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si identificano nelle stesse persone fisiche componenti il collegio chiamato a giudicare nella fase di merito; Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Precisato, altresi', che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza, della Corte costituzinale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, debbono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilita' oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, che ha accentuato il carattere di eccezionalita' delle misure coercitive incidenti sulla liberta' personale disposte prima della sentenza di condanna e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento piu' penetrante da parte del giudice cautelare; Considerato, inoltre, che alla luce dei su esposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza dell'indagato, costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti si' da riflettersi sulla imparzialita' dello stesso, sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto, da ultimo, che la questione di costituzionalita' teste' sollevata presenta caratteri analoghi a quelli gia' valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo collegio, si impone la necessita' di equiparare il regime processuale di situazioni allo stato analoghe; Atteso che il giudizio a carico di Bisceglia Luigi non puo' essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata, essendo rilevante ai fini del presente procedimento e concernente l'incompatibilita' di questo giudice del dibattimento per atti gia' compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;